Regime forfettario e regime dei minimi: le differenze

Regime forfettario e regime dei minimi: le differenze

Dal 2016 il regime dei minimi è stato sostituito dal regime forfettario: quali sono le differenze e quali i punti in comune? Analizziamo nello specifico tutte le novità del regime forfettario.

Il regime forfettario: la novità del 2015

Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta nel 2015. Avrebbe dovuto sostituire totalmente il regime dei minimi, ma le Associazioni di Categoria hanno bloccato la riforma fiscale perché hanno riscontrato poche agevolazioni e molti errori nel nuovo regime. Con una nuova manovra finanziaria correttiva è stato reintrodotto il vecchio regime dei minimi e modificato il regime forfettario che è diventato ufficiale nel 2016. Da questo momento in poi non è più possibile attivare il regime dei minimi ma solo quello forfettario. Ma quali sono le differenze tra questi due regimi e cosa succede a tutti coloro che hanno una partita IVA nel regime dei minimi?

Limite di fatturato annuo: vario in base all’attività

I contribuenti che hanno aperto partita IVA nel regime dei minimi hanno dovuto rispettare un limite annuo di ricavi di 30.000€. Se non si fosse superata questa soglia, sarebbe stato possibile non solo accedere al regime dei minimi ma anche mantenerlo attivo. Nel regime forfettario non esiste più un unico limite ma lo Stato Italiano, per rispondere alle esigenze dei consumatori, ha differenziato le attività lavorative. I limiti di fatturato sono ora compresi tra i 25.000€ e i 50.000€ ed è possibile conoscere il proprio limite di fatturato attraverso il Codice ATECO.

Non solo 5 anni, ma tutta la vita!

Il nuovo regime forfettario ha un’importante differenza con il regime dei minimi: la durata. Il vecchio regime dei minimi ha infatti una data di scadenza che corrisponde ai 35 anni oppure a 5 anni (per coloro che hanno più di 35 anni). Allo scadere del termine era obbligatorio passare al regime semplificato. Nel regime forfettario questa restrizione è stata abolita e può essere utilizzato per tutta la durata della propria attività.

L’aliquota al 5% è ancora attiva?

Una delle differenze meno amate tra regime forfettario e regime dei minimi è l’imposta. Se nel regime dei minimi questa era sempre al 5%, nel regime forfettario l’imposta sostitutiva sarà del 5% solo nei primi cinque anni per poi passare al 15% negli anni successivi. Questa è comunque una delle imposte più basse d’Europa e bisogna anche considerare che sarà utilizzabile per tutta la vita contributiva e non solo per un tempo determinato!

Si posso dedurre le spese per l’attività?

La vera novità del regime forfettario è il calcolo dei costi aziendali. Nel regime dei minimi, come anche nell’ordinario e nel semplificato, era possibile dedurre i costi d’attività. I costi aziendali erano deducibili al 100% mentre i costi promiscui, quelli che potevano essere utilizzati anche nella vita privata del contribuente, solo al 50%. Nel regime forfettario questa regola è stata stravolta perché lo Stato ha introdotto dei costi forfettari, che corrispondono ad una percentuale fissa che dipende dal Codice ATECO e dunque diversa per ogni tipologia di attività.

Cosa succede a coloro che hanno una partita IVA nel regime dei minimi?

Per coloro che al 2016 hanno un’attività con partita IVA nel regime dei minimi, esistono due possibilità: restare nel proprio regime sino al termine previsto o migrare al regime forfettario. Qui la domanda ritorna ad essere: è conveniente effettuare il passaggio? Purtroppo non c’è una risposta standard a questa domanda perché tutto dipende dalla tua situazione personale.

Ti suggeriamo di chiedere una consulenza a un espero fiscale, che ti aiuterà a capire con quale regime fiscale pagherai meno tasse attraverso delle simulazioni specifiche per la tua situazione.

Se hai domande siamo a tua disposizione!

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