Cessione del diritto d’autore: cos’è e come funziona

Cessione del diritto d’autore: cos’è e come funziona

La cessione del diritto d’autore è un particolare contratto con il quale una persona cede la titolarità e tutti i diritti di sfruttamento di una sua opera ad un altro soggetto, dietro compenso.

Si può ricorrere a questa formula per qualsiasi tipologia di opera d’ingegno, che sia un libro, un articolo, una traduzione, una canzone, una fotografia o un software. Per questo può interessare una vasta gamma di professionisti, dai giornalisti ai copywriter, dai musicisti ai programmatori.

È una forma di lavoro autonomo. Quindi l’autore e il cliente devono accordarsi sulla natura dell’opera e le sue caratteristiche, sul termine di consegna e sul compenso che l’autore riceverà. Ma il committente non può imporre specifici orari o luoghi per lo svolgimento del lavoro.

E giusto per complicarci la vita, dal punto di vista fiscale segue delle regole tutte sue. Devo dire che in molti casi queste regole sono vantaggiose per l’autore, quindi vale la pena conoscerle.

Partita Iva sì, Partita Iva no?

Per ricorrere alla cessione del diritto d’autore non è necessario avere la Partita Iva. In questo caso, a fronte del pagamento dovrai emettere una ricevuta, un po’ come si fa con la prestazione di lavoro autonomo occasionale. Anche se con le dovute differenze.

Se invece già hai una Partita Iva bisogna distinguere tra due situazioni:

se la cessione del diritto d’autore non è connessa all’attività della Partita Iva, viene trattata come reddito da lavoro autonomo e soggetta alla specifica tassazione (come se non avessi la Partita Iva)

se la cessione del diritto d’autore è connessa all’attività della Partita Iva, dovrai emettere fattura, ma la tassazione seguirà le regole previste per questo genere di attività (le stesse di chi non ha la Partita Iva)

Ad esempio, un avvocato che scrive un articolo per una rivista di giurisprudenza rientra nel secondo caso. Ma lo stesso avvocato che scrive articoli per un blog di viaggi rientra nel primo.

La tassazione della cessione del diritto d’autore

Dal punto di vista fiscale, questa attività prevede delle regole speciali.

Prima di tutto, la cessione del diritto d’autore è un’operazione “fuori campo iva”. Quindi anche se hai una Partita Iva in regime ordinario o semplificato (e quindi di norma applicheresti l’iva in fattura) e la cessione è connessa alla tua attività primaria, non devi applicare l’iva per questo lavoro.

È invece dovuta l’imposta sul reddito (IRPEF). Ma per determinare l’imponibile, al compenso è applicata una deduzione forfettaria che ammonta:

al 25% se hai più di 35 anni

al 40% se hai meno di 35 anni

Inoltre, il compenso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 20%, se il committente è un sostituto d’imposta.

La cessione del diritto d’autore poi non è soggetta all’obbligo di versamento dei contributi previdenziali, quindi non devi iscriverti alla gestione separata INPS se superi i 5.000 Euro all’anno. Nota che, di conseguenza, non maturerai il diritto alla pensione di anzianità lavorativa.

Se invece sei iscritto a una cassa previdenziale ti consiglio di consultare le regole del tuo ordine professionale.

Facciamo un esempio.

Marco è un avvocato libero professionista di 32 anni che ha la passione per i viaggi. Un blog che si occupa di questo argomento gli commissiona alcuni articoli per un compenso totale di 300 Euro.

Visto che le due attività non sono connesse, Marco non farà fattura per questo lavoro, ma una ricevuta, come se non avesse Partita Iva. Il blog dal canto suo è di proprietà di una srl, quindi un sostituto d’imposta, che deve pertanto trattenere il 20% per la ritenuta d’acconto.

Vediamo quale sarà il compenso netto.

Dato che Marco ha meno di 35 anni, il suo imponibile è pari al 60% del compenso totale. In questo caso:

300 x 60% = 180

Su questi 180 euro bisogna calcolare la ritenuta d’acconto

180 x 20%= 36

Quindi il blog dovrà versare a Marco 300-36= 264 Euro e gli altri 36 euro con F24 il mese successivo.

L’anno prossimo Marco riceverà la Certificazione Unica e dovrà dichiarare anche questo reddito, sul quale verserà l’IRPEF in base ai consueti scaglioni. L’imponibile sarà sempre 180 Euro.

La tassazione della cessione del diritto d’autore con Partita Iva

Come abbiamo detto, se l’oggetto della cessione è connesso all’attività della Partita Iva, l’autore deve emettere una normale fattura, seguendo però le regole della cessione del diritto d’autore.

Come abbiamo visto, l’operazione è “fuori campo iva”, quindi non dovrà essere applicata. Inoltre, il compenso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 20%, ma la base imponibile si calcola con le regole specifiche della cessione del diritto d’autore che abbiamo visto nel paragrafo precedente (applicando una deduzione del 25 o 40%).

Cessione del diritto d’autore e Partita Iva forfettaria

Ora fai attenzione perché la cessione del diritto d’autore da parte di un professionista forfettario fa storia a sé. Le norme che regolano questi due elementi creano un intreccio che fa impallidire Dark (la serie Netflix).

La circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 9 del 10 aprile 2019 stabilisce che “Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54”.

In parole povere: le entrate derivanti dai diritti d’autore (come la cessione), anche se connesse all’attività professionale, seguono le regole della tassazione del diritto d’autore.

Questo passaggio ha dato adito a molti dubbi, perché sembrava che anche per i forfettari si dovesse procedere con la ritenuta d’acconto, come negli altri casi.

A seguito di diverse domande sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento con la risposta all’interpello n. 517, che ha delineato un quadro ben diverso.

Il modo più semplice per capire come funziona è con un esempio.

Facciamo un altro esempio

Riprendiamo Marco, il nostro avvocato di 32 anni, che opera in regime forfettario con imposta sostitutiva al 5%.

È piuttosto bravo a scrivere, così un altro blog gli chiede alcuni articoli sulla legislazione relativa al diritto d’autore per un compenso di 250 Euro. Questa volta l’attività di copywriting è connessa a quella di avvocato, quindi rientrerà nella sua attività professionale e Marco dovrà emettere fattura.

E ora viene il bello.

Normalmente, con il regime forfettario non si applica la ritenuta d’acconto. E per la tassazione la base imponibile si calcola facendo: fatturato x coefficiente di redditività (che nel caso di un avvocato è 78%) e poi si applica l’imposta sostitutiva.

Nella cessione del diritto d’autore invece la base imponibile è data dal compenso x 75 o 60%, a seconda dell’età, e poi si applicano la ritenuta d’acconto del 20% in fattura e le aliquote IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel caso di Marco (e per tutti i forfettari che fatturano una cessione del diritto d’autore) si applica un ibrido tra le due regole.

Prima di tutto, non si applica la ritenuta d’acconto, come sempre con i forfettari. Quindi il committente dovrà versare tutti i 250 Euro a Marco.

Per il calcolo della base imponibile per le tasse si usa però la percentuale della cessione del diritto d’autore, non il coefficiente di redditività. Nel nostro caso:

250 x 60%= 150

Su questo importo poi si applicherà l’imposta sostitutiva che nel caso di Marco è del 5%

150 x 5%=7,5

In questo caso però l’intero importo dell’attività rientra nel calcolo del limite dei 65.000 Euro per la permanenza nel regime forfettario (come per gli altri proventi derivanti dall’attività professionale).

Bene, siamo arrivati alla fine di questo viaggio nella cessione del diritto d’autore e nella sua tassazione. Se hai dei dubbi fammi pure tutte le domande che vuoi nei commenti.

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